Statuto sociale

ART. 1 – COSTITUZIONE

E’ costituita l’associazione professionale denominata Arte.A Associazione Professionale “Arteterapeuti Antroposofi” con sede in Milano in Via Privata Vasto n.4. L’associazione ha durata sino al 31-12-2050 salvo diversa determinazione dell’assemblea

ART. 2 – SCOPI

L’associazione ha per scopo quello di radunare gli arteterapeuti a formazione antroposofica sia a livello nazionale che a livello regionale, nel rispetto degli intenti espressi dall’art.2 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. Possono associarsi anche arteterapeuti a formazione antroposofica residenti in Stati esteri ed operanti in Italia.

L’associazione persegue altresì i seguenti scopi:
1. valorizzare le competenze dei propri associati, promuovendo, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti;
2. tutelare la professionalità e l’immagine dell’ Arteterapeuta Antroposofo ed operare affinché la professione sia riconosciuta secondo le norme giuridiche italiane ed europee;
3. stabilire un codice etico e deontologico al quale per garanzia degli utenti, gli arteterapeuti si debbano riferire, a norma dell’art. 27-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n . 206
4. vigilare sulla condotta professionale degli associati e stabilire le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice;
5. promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonchè ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti;
6. promuovere la conoscenza e la diffusione in Italia dell’Arteterapia;
7. collaborare con altre associazioni di terapeuti in Europa e nel mondo, con la S.I.M. A. (Società Italiana Medicina Antroposofica) e con le organizzazioni il cui scopo associativo persegua il benessere secondo i principi della Medicina Antroposofica;
8. promuovere la qualità della formazione di base e della formazione permanente dagli arteterapeuti, di concerto con le altre associazioni professionali, al fine di incrementare la qualità professionale, etica e scientifica delle artiterapie nel nostro Paese e in sede comunitaria, a garanzia degli utenti, degli operatori e delle istituzioni;
9. elaborare un regolamento interno che espliciti le modalità inerenti l’esercizio della professione di Arteterapeuta Antroposofo. L’associazione conseguentemente agli scopi sopra indicati, si propone di organizzare: convegni e incontri di studio inerenti l’attività di ricerca e la pratica dell’Arteterapia rivolti ad artisti, terapeuti e medici; seminari aperti anche ad altre categorie professionali che operino in campo terapeutico per un confronto sulle caratteristiche proprie delle varie terapie; L’associazione inoltre intende stimolare e organizzare: iniziative volte a favorire la conoscenza ed a tutelare l’immagine dell’Arteterapia nei confronti dell’opinione pubblica anche mediante l’organizzazione di convegni e la stampa di pubblicazioni a carattere divulgativo; raccolte dati, svolgere attività di ricerca, intraprendere e stimolare momenti di confronto tra i diversi metodi di lavoro; iniziative volte alla pubblicazione ed alla traduzione di testi riguardanti l’Arteterapia;

ART. 3 – ESCLUSIONE DELLO SCOPO DI LUCRO

L’associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività connesse agli scopi di cui all’art. 2. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge. L’Associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati, salvi i rimborsi delle spese anticipate per conto dell’Associazione stessa. L’attività istituzionale e il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’associazione; nel caso la complessità, l’entità, nonché la specificità dell’attività richiesta non possano essere assolte senza un impegno personale professionale, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ART. 4 – SOCI ORDINARI

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione con la qualifica di SOCIO ORDINARIO, su approvazione del Consiglio Direttivo, le persone fisiche che: comprovino il proprio stato di Arteterapeuta Antroposofo con documentazione probatoria, secondo quanto disposto dall’Associazione in relazione ai diversi profili; si impegnino all’aggiornamento professionale continuo e al rispetto dei codici deontologici adottati dall’Associazione ; siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Il socio ordinario è titolare del diritto di voto nelle Assemblee e può accedere alle cariche sociali. La qualità di socio ordinario si perde per dimissioni, morosità, indegnità per comprovata violazione del codice di etica professionale; la decisione relativa è presa dal Consiglio Direttivo, sentito nell’ultimo caso il parere del Collegio dei Probiviri.

ART. 5 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti; dalle erogazioni, lasciti o donazioni anche di immobili da parte di soci, di privati o di enti; dagli avanzi di gestione. Il Consiglio Direttivo può conferire attestati di benemerenza ai donatori. Le entrate sono costituite dalle quote associative, da eventuali contributi di enti pubblici o privati; da attività svolte nell’ambito delle finalità statutarie.

ART. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono:

1. l’Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice-Presidente;
5. il Segretario;
6. il Tesoriere;
7. Collegio dei Probiviri

ART. 7 – ASSEMBLEA

L’assemblea è composta dagli associati in regola con i contributi sociali. L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’Assemblea sia in sessione ordinaria che straordinaria (vedi art.8) è convocata con comunicazione scritta del Presidente, da inviarsi, anche tramite posta elettronica, almeno venti giorni prima della data fissata o qualora vi sia la richiesta di almeno dieci associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. E’ possibile partecipare all’Assemblea anche in forma telematica. Ogni partecipante all’assemblea ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato, purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

ART. 8 – ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea riunita in via ordinaria:
1. approva il rendiconto economico e finanziario nei sei mesi successivi alla chiusura di ogni esercizio fissata al 30 settembre di ogni anno;
2. nomina il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri
3. approva il regolamento e le norme deontologiche.

L’Assemblea riunita in via straordinaria:
1. delibera le modifiche dello statuto;
2. delibera lo scioglimento dell’associazione.

ART. 9 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualora il numero degli intervenuti sia pari ad un terzo degli iscritti. Le deliberazioni dell’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei presenti. Le modifiche statutarie sono approvate con il voto di almeno il 50%+1 dei soci iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa. Sono ammesse le deleghe. L’assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, al fine di garantirne la massima diffusione.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri. E’ compito del Consiglio Direttivo predisporre il profilo professionale dell’arteterapeuta antroposofo, il regolamento della professione e il codice deontologico e sottoporli all’approvazione dell’assemblea dei soci. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni o sino a revoca o dimissioni e comunque fino all’assemblea che approva il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio in corso. In ogni caso resteranno in carica fino all’elezione del successore o del nuovo Consiglio.

Sono compiti del Consiglio Direttivo: l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; la redazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea; l’elezione fra i suoi membri del Presidente, del Vice-Presidente; del Tesoriere e, anche fra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo, del Segretario; la determinazione della quota annuale di associazione; l’ammissione o l’esclusione dei soci; la tenuta dell’elenco degli associati La promozione ed il riconoscimento di attività di formazione permanente degli associati l’assunzione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, irrogando le sanzioni previste dal codice etico e deontologico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Vicepresidente in sua assenza, anche con comunicazione telefonica, con indicazione dell’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è convocato anche su richiesta di almeno due consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza dei componenti, anche se in teleconferenza. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sono riportate su apposito libro.

ART. 11 – PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall’Assemblea generale. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione per tutti gli atti anche giudiziali, senza alcuna esclusione. In caso di suo impedimento e di contemporaneo impedimento del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo può nominare procuratori per alcuni atti o categorie di atti. Il Presidente dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea che approva il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio. È compito del Presidente la registrazione pubblica del nuovo Statuto qualora subisca modifiche di cui all’art.9 entro tre mesi dall’approvazione delle stesse.

ART. 12 – VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Il Vice-Presidente dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea che approva il rendiconto economico e finanziario. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei.

ART. 13 – TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Il Tesoriere dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea che approva il rendiconto economico e finanziario. Il Tesoriere amministra i fondi sociali e cura la gestione della cassa.

ART. 14 – SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo anche fra gli associati non facenti parte del Consiglio stesso; in tal caso può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Segretario dura in carica tre anni o fino a revoca o dimissioni. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo e attende alla corrispondenza.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall’Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti e può comprendere anche non soci, purché persone di acclarata levatura etica e intellettuale. La carica, rinnovabile, è incompatibile con le altre cariche sociali.

Il Collegio dei Probiviri presidia il rispetto dei codici deontologici, esprime parere sui provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento, da adottare dal Consiglio Direttivo nei confronti di soci che incorressero in comportamenti lesivi degli scopi associativi. Il Consiglio dei Probiviri definisce le sanzioni graduate in relazione alla gravità delle azioni dei soci contravvenenti alle leggi dello stato, allo statuto dell’associazione, al codice etico dell’associazione o al suo regolamento Il Collegio dei Probiviri ha inoltre funzione di organo di appello sui provvedimenti di esclusione e di amichevole compositore nelle vertenze che dovessero insorgere tra l’Associazione e i soci.

ART.16 – SEZIONI TERRITORIALI

L’Associazione può istituire, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, sezioni territoriali, per una più efficace attuazione locale degli scopi associativi, su proposta di almeno tre soci ordinari residenti nell’area geografica corrispondente (regionale o sovra regionale), anche al di fuori del nostro Paese. Le Sezioni territoriali operano in sintonia con gli statuti, i regolamenti e le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, con autonomia di iniziativa a nome dell’Associazione nella competente area territoriale, di cui si assume titolarità e piena responsabilità il Responsabile che ciascuna Sezione individua annualmente al suo interno tra i soci ordinari. Il Responsabile ha diritto di partecipazione e di parola alle riunioni del Consiglio Direttivo, pur senza diritto di voto. L’attività delle Sezioni territoriali è autofinanziata, salvo la percentuale delle quote sociali che ad essa saranno destinate a norma di regolamento all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo. Iniziative delle Sezioni Locali che dovessero comportare impegni finanziari o strategici rilevanti dovranno essere preventivamente sostenute da apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 17 – RESPONSABILITA’

L’Associazione non risponde in nessun caso dei danni che potrebbero essere causati a persone o cose per fatti ed attività degli associati.

ART. 18 – ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

L’estinzione dell’Associazione è decisa dall’Assemblea con la presenza dei due terzi dei soci in prima convocazione ed a maggioranza in seconda convocazione. In tale evenienza i beni dell’associazione dovranno essere devoluti ad altre associazioni con i medesimi fini sociali o ad altre istituzioni operanti nell’ambito della Medicina Antroposofica. E’ escluso ogni rimborso ai soci.

ART. 19 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in generale, alle disposizioni di legge che disciplinano le associazioni e in particolare le associazioni professionali.

Milano, …………………………

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE